Art. 1. Costituzione e Scopo
E' costituita l'Associazione culturale “ORANGEDOTNET – USER GROUP”, di seguito anche denominata Associazione, che è libera, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, operante nei settori scientifici, culturali ed educativi, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. Oggetto Sociale
L'Associazione ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:
- Stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le imprese e i professionisti per l’esame e la formulazione di proposte sulle tematiche riguardanti le tecnologie dell’IT;
- raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare eventi, ricerche, studi, dibattiti, conferenze, convegni e seminari, effettuare e partecipare a Programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
- promuovere ed intensificare le relazioni culturali fra gli associati, e fra essi ed i professionisti informatici, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;
- sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia e nel rispetto delle leggi vigenti per la pubblicazione di riviste nonché atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell’Associazione e dei soci;
- promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi didattici dedicati a sviluppare l'apprendimento e l'applicazione dell’informatica nei vari settori di interesse, anche in collaborazione con le Università e le scuole di ogni ordine e grado;
- attività di formazione, quali corsi di aggiornamento teorico/pratici per i soggetti interessati alle attività dell’associazione;
L’Associazione potrà compiere qualsiasi altra attività e operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.
L’Associazione potrà inoltre elargire beni e servizi gratuiti ad Enti, Associazioni, Fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca, potrà stipulare convenzioni con Enti e instaurare rapporti di collaborazione con privati, altre associazioni, eccetera.
Art. 4. Diritti e doveri dei soci
L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Tutti i soci maggiorenni che hanno versato regolarmente la quota associativa per due anni consecutivi, ad esclusione dei soci fondatori, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 5. Le risorse economiche
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi di soggetti pubblici e/o privati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrata finanziaria.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 6. Il Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 7. Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
Art.. 8. l’Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di
confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 9. Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da 2 a 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 10 Il presidente
Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Può nominare un vice presidente conferendogli procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 11 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 12. Rimborsi e spese
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 13. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.